Dirigente per la sicurezza: definizione, obblighi e formazione
Scritto da: PAOLO ABRAMI: IL FONDATORE E CEO DI FORSIC, il 26/09/2025 | #Personale Sicurezza

Garantire degli ambienti di lavoro sicuri e conformi alle normative è una priorità assoluta per ogni azienda. In questo contesto, il D.Lgs. 81/08 (o Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) individua diverse figure professionali, alcune obbligatorie e altre non, che hanno dei compiti e delle responsabilità ben precise, fondamentali per la gestione della sicurezza.
Tra queste figure, il dirigente per la sicurezza assume un ruolo centrale, diventando in determinate situazioni il punto di riferimento operativo tra il datore di lavoro e i lavoratori.
Nonostante il datore di lavoro sia la figura principale per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità previste dalle normative, il dirigente per la sicurezza può assumere un ruolo particolarmente importante, poiché può essere delegato per gestire determinate responsabilità sempre legate alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Vediamo nello specifico chi è il dirigente per la sicurezza, quali sono i suoi obblighi e quale formazione deve seguire per poter svolgere il suo ruolo.
Chi è il dirigente per la sicurezza?
Il dirigente per la sicurezza è una figura prevista dall’art.2 del D.Lgs. 81/08, dove viene definito come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".
Si tratta di una figura che gode di una certa autonomia a livello decisionale ed è incaricata di tradurre le direttive del datore di lavoro in azioni pratiche per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Grazie alle sue competenze professionali e al potere gerarchico di cui dispone, il dirigente per la sicurezza organizza le attività lavorative garantendo il rispetto delle norme e delle procedure di prevenzione.
L’articolo 299 del TUSL stabilisce il principio di effettività, secondo cui il ruolo di dirigente per la sicurezza può essere ricoperto anche da soggetti che, anche non essendo designati ufficialmente, svolgono comunque delle funzioni relative alla gestione della sicurezza all’interno dell’azienda. In questa situazione si parla di “dirigente di fatto”.
La delega del dirigente per la sicurezza
La nomina del dirigente per la sicurezza non è obbligatoria, nonostante questa figura sia prevista all’interno del D.Lgs. 81/08, ma nel momento in cui il datore di lavoro decide di nominarne uno, esso è anche obbligato a fornire una formazione adeguata.
La nomina avviene tramite “delega di funzione”, con cui vengono traslati determinate funzioni, doveri rilevanti in sede penale e poteri giuridici dal titolare ex lege (garante originario) ad un soggetto che diventa garante derivato. In altre parole, questo atto formale del datore di lavoro conferisce al dirigente per la sicurezza poteri organizzativi, gestionali e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questa delega deve essere scritta, esplicita ed inequivocabile e deve avere una data certa, in modo da definire con chiarezza quali sono i compiti affidati a questa figura e le sue responsabilità. È fondamentale che il dirigente venga scelto tra persona che posseggano le adeguate competenze a livello tecnico e gestionale.
L’atto deve anche contenere i poteri di organizzazione e controllo dati al dirigente per la sicurezza, le funzioni delegate e l’autonomia di spesa necessaria per svolgere tali funzioni.
La nomina non solleva comunque il datore di lavoro dalle sue responsabilità, ma consente di distribuire le funzioni operative e di garantire una gestione più efficace della sicurezza aziendale.
Dirigente per la sicurezza: compiti e responsabilità
Come abbiamo già anticipato, il dirigente per la sicurezza svolge un ruolo fondamentale nella gestione e nella prevenzione della salute e della sicurezza all’interno di un’organizzazione, diventando responsabile del rispetto di quanto previsto all’interno del D.Lgs. 81/08.
I compiti principali del datore di lavoro e del dirigente per la sicurezza sono definiti dall’art. 18 del TUSL e riguardano:
- Nomina del medico competente
- Nomina degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso
- Fornitura dei DPI idonei
- Autorizzare i lavoratori che posseggono un adeguato addestramento e formazione a svolgere attività rischiose, prendendo le adeguate misure di sicurezza.
- Richiedere e assicurarsi che i lavoratori rispettino le normative vigenti e le disposizioni aziendali in materia di salute, igiene e sicurezza e che utilizzino i mezzi di protezione collettivi e individuali forniti loro.
- Invio dei lavoratori alla visita medica
- Adottare misure per il controllo dei rischi e delle emergenze
- Assicurare ai lavoratori una corretta formazione e informazione in materia di salute e sicurezza
- Convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 dipendenti
- Aggiornare costantemente le misure di sicurezza.
I compiti descritti in precedenza possono essere delegati dal datore di lavoro ad altre figure, sia interne che esterne. Esistono, tuttavia, delle attività non delegabili, ovvero la valutazione dei rischi e la successiva stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e la nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
La formazione del dirigente per la sicurezza
La formazione del dirigente per la sicurezza è un aspetto fondamentale per garantire l’efficacia del suo ruolo. Questa è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
I corsi di formazione, la loro durata, i contenuti e le modalità di erogazione sono descritti dall’Accordo Stato Regioni di aprile 2025, che prevede un corso della durata di 12 ore e suddiviso in 4 moduli (aspetti giuridico-normativi, gestione e organizzazione della sicurezza, compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro e comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori).
Nel caso in cui i dirigenti lavorino per imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo della durata di 6 ore, utile per gestire i rischi specifici legati proprio ai lavori nei cantieri.
Il corso può essere svolto in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning ed è previsto un corso di aggiornamento ogni cinque anni della durata di 6 ore.
Dirigente per la sicurezza: conclusioni
Il dirigente per la sicurezza è una figura prevista dal TUSL che, anche se non è obbligatoria, rappresenta un elemento fondamentale per la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rendendo più efficaci e precisi alcuni compiti delegati dal datore di lavoro.
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PAOLO ABRAMI: IL FONDATORE E CEO DI FORSIC
Titolare ed Esperto in Sicurezza
Paolo Abrami è il co-fondatore e co-titolare di ForSic e ha esperienza di oltre 20 anni nel mondo della sicurezza aziendale. [Leggi il CV di PAOLO ABRAMI: IL FONDATORE E CEO DI FORSIC]