Scritto da: Paolo Abrami, il 21/05/2025 | #
Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato Regioni durante la seduta ordinaria ha sancito il nuovo Accordo Stato Regioni, con importanti novità per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza e delle figure responsabili della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Quando si parla di Accordo Stato Regioni (ASR), ci si riferisce ad un accordo sottoscritto in sede di Conferenze permanente riguardante i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (Trento e Bolzano).
L’Accordo Stato Regioni 2025 prevede delle importanti revisioni del sistema formativo previsto dal D.Lgs. 81/08, andando a sostituire e abrogare gli accordi precedenti, inclusi quelli del 2011 e del 2016, con l’obiettivo di armonizzare e aggiornare i percorsi formativi per lavoratori, preposti, dirigenti, figure legate alla sicurezza (RSPP, ASPP) e datori di lavoro.
Le novità contenuti nel documento sono finalizzate a determinare la durata, le modalità di formazione obbligatoria, i contenuti e le modalità di verifica finale dell’apprendimento dei corsi sulla sicurezza (articoli 32, 34 e 37) e le specifiche relative ai corsi per coloro che utilizzano determinate attrezzature sul luogo di lavoro (articolo 72).
L’Accordo Stato Regioni 2025 accorpa e sostituisce i precedenti accordi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. In particolare vengono sostituiti:
Il nuovo accordo definisce le caratteristiche, come contenuti, durata e modalità di erogazione, dei percorsi formativi delle figure responsabili della salute e della sicurezza all’interno dell’azienda, in particolare:
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 introduce importanti aggiornamenti riguardanti i abilitati ad erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di garantire una maggiore qualità e uniformità dei percorsi formativi su tutto il territorio nazionale.
I soggetti formatori qualificati sono:
L’accordo ribadisce l’importanza di una corretta qualificazione dei soggetti formatori, prevedendo criteri rigorosi per l’accreditamento e la verifica periodica delle conformità ai requisiti richiesti. Sarà, inoltre, previsto l’obbligo di documentare ogni attività formativa attraverso registri di presenze, verbali, test di valutazione e attestati conformi agli standard definiti dall’accordo stesso.
In questo modo, si mira a garantire l’efficienza, la correttezza e la conformità ai percorsi formativi, migliorando così anche l’uniformità e livello nazionale e la tracciabilità.
L’Accordo Stato Regioni 2025 introduce importanti disposizioni in merito all’organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione.
In primis, i soggetti formatori sono tenuti a predisporre un progetto formativo dettagliato, conforme alle indicazioni metodologiche e procedurali stabilite nel documento. Il progetto deve definire informazioni quali sono gli obiettivi, i contenuti, la durata, la modalità di erogazione ed i criteri di valutazione dell’apprendimento.
Inoltre, è previsto un limite massimo di 30 partecipanti per corso, ridotto rispetto ai 35 precedenti per garantire una maggiore efficacia a livello formativo. Per le attività pratiche, il rapporto tra docente e allievo non deve superare 1 a 6.
Le modalità di erogazione dei corsi possono essere in presenza, in videoconferenza sincrona, in E-learning o in modalità mista. Per quanto riguarda la modalità di erogazione in E-learning, questa è consentita solo per specifici moduli e categorie di rischio e il soggetto formatore deve garantire un sistema di formazione che certifichi lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche.
Al termine del corso, nel caso in cui il partecipante abbia superato l’esame finale e partecipato ad un numero minimo di ore (90%), deve essere rilasciato un attestato di formazione con validità su tutto il territorio nazionale e contente informazioni come la denominazione del soggetto formatore, i dati anagrafici del partecipante, la tipologia e la durata del corso, la firma del responsabile e l’esito dell’esame finale.
Infine, ogni corso deve fornire un fascicolo contenente la documentazione relativa all’organizzazione e allo svolgimento del corso (fascicolo del corso). Questo fascicolo deve contenere le informazioni anagrafiche del partecipante, il registro delle presenze, i verbali delle verifiche finali, l’elenco dei docenti e il progetto formativo e il programma del corso.
Il soggetto formatore sarà responsabile dell’archiviazione del fascicolo, in forma cartacea o elettronica, per almeno 10 anni. Questa documentazione è fondamentale per garantire la tracciabilità e la conformità del percorso formativo rispetto alle direttive definite nell’Accordo.
I corsi di formazione relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro dedicati ai lavoratori, ai preposti e ai dirigenti, possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro o da uno dei soggetti elencati nell’Accordo Stato Regioni 2025 (enti istituzionali, enti accreditati o altri enti). Nel primo caso, il datore di lavoro è responsabile di tutti gli adempimenti relativi a tale formazione.
In questo caso, il percorso formativo mantiene la suddivisione in due moduli e la stessa durata prevista dal precedente Accordo del 21/12/2011, ovvero:
Non sono presenti modifiche nemmeno per i corsi di aggiornamento. La verifica finale prevede un test con almeno 30 domande e sarà superato se il partecipante risponderà ad almeno il 70% delle domande.
L’Accordo Stato Regioni 2025 introduce modifiche anche in merito alla formazione dei preposti. La formazione iniziale per i preposti viene estesa da 8 ore a 12 ore, da svolgersi dopo aver completato la formazione generale e specifica per i lavoratori.
I contenuti del corso ora includono anche dei moduli relativi alla vigilanza, alla gestione dei comportamenti non sicuri e alle procedure operative.
Il corso deve essere erogato in presenza o tramite videoconferenza sincrona, mentre non è consentito l’e-learning.
È previsto un aggiornamento obbligatorio della durata di 6 ore ogni due anni e i preposti che hanno completato il corso base o di aggiornamento da più di due anni, dovranno partecipare al corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, la durata del corso base è ridotta da 16 ore a 12 ore. Tuttavia, per i dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, è previsto un modulo aggiuntivo e obbligatorio di 6 ore, focalizzato sui rischi specifici del settore edile.
La formazione può essere erogata in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning, quest’ultima consentita anche per l’intero corso. È previsto un aggiornamento obbligatorio della durata di 6 ore ogni 5 anni.
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 introduce l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, anche se non assumono direttamente il ruolo di RSPP.
Il corso ha una durata minima di 16 ore, con moduli che coprono aspetti normativi, organizzativi e gestionali della sicurezza. Anche in questo caso, per i datori di lavoro che di imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore focalizzato sui rischi specifici del settore edile, lo stesso previsto per i dirigenti che operano nello stesso settore.
È previsto un aggiornamento della durata minima di 6 ore per mantenere aggiornate le competenze, da svolgere ogni 5 anni.
Sia la formazione di base che i corsi di aggiornamento possono essere svolti anche in modalità e-learning, secondo gli standard previsti.
Per quanto riguarda i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP, questi dovranno frequentare un ulteriore percorso formativo che comprende:
Questo no potrà essere svolto in modalità e-learning e prevede un aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore, in questo caso erogabile anche in e-learning.
Il nuovo Accordo Stato Regioni conferma la struttura della formazione per RSPP e ASPP, con tre moduli (A, B e C) e durate specifiche. Viene confermato anche l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP.
Le novità riguardano le modifiche al modulo B, in cui la pesca viene separata da agricoltura e silvicoltura, e l’eliminazione dal modulo delle costruzioni del settore B (relativo all’estrazione mineraria).
La formazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili è regolamentata dall'art. 98 e dall'Allegato XIV del d.lgs. 81/08. L’accordo Stato Regioni ha confermato la struttura esistente e la durata, introducendo alcune novità e aggiornamento ai contenuti e alle modalità didattiche.
L’Accordo Stato Regioni 2025 definisce la struttura del corso per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in base a quanto previsto dal DPR 177/2011. Il corso ha una durata minima di 12 ore, con 4 ore di formazione tecnico-giuridica e 8 ore di formazione pratica, erogabile solo in presenza.
L’aggiornamento prevede un corso di 4 ore ogni cinque anni, anche in questo caso erogabile solo in presenza.
L'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari devono ricevere una formazione, informazione e addestramento adeguati. L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha individuato le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, definendo i requisiti dei corsi di formazione e dei soggetti formatori.
In questo caso, non sono state inserite sostanziali variazioni rispetto al precedente Accordo Stato Regioni sopra citato. Le novità riguardano l’introduzione di corsi di formazione tecnico-pratica per le seguenti attrezzature:
L’abilitazione ha una durata di cinque anni, con la necessità di frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
Paolo Abrami è il co-fondatore e co-titolare di ForSic e ha esperienza di oltre 20 anni nel mondo della sicurezza aziendale. [Leggi il CV di Paolo Abrami]