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Accordo Stato Regioni 2025: le novità su formazione e sicurezza


Scritto da: Paolo Abrami, il 21/05/2025 | #



Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato Regioni durante la seduta ordinaria ha sancito il nuovo Accordo Stato Regioni, con importanti novità per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza e delle figure responsabili della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Quando si parla di Accordo Stato Regioni (ASR), ci si riferisce ad un accordo sottoscritto in sede di Conferenze permanente riguardante i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (Trento e Bolzano).

L’Accordo Stato Regioni 2025 prevede delle importanti revisioni del sistema formativo previsto dal D.Lgs. 81/08, andando a sostituire e abrogare gli accordi precedenti, inclusi quelli del 2011 e del 2016, con l’obiettivo di armonizzare e aggiornare i percorsi formativi per lavoratori, preposti, dirigenti, figure legate alla sicurezza (RSPP, ASPP) e datori di lavoro.

Le novità contenuti nel documento sono finalizzate a determinare la durata, le modalità di formazione obbligatoria, i contenuti e le modalità di verifica finale dell’apprendimento dei corsi sulla sicurezza (articoli 32, 34 e 37) e le specifiche relative ai corsi per coloro che utilizzano determinate attrezzature sul luogo di lavoro (articolo 72).


Accordo Stato Regioni 2025: premessa

L’Accordo Stato Regioni 2025 accorpa e sostituisce i precedenti accordi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. In particolare vengono sostituiti:

  • Accordo del 21/12/11 (Rep. 221/CSR e Rep. 223 /CSR)
  • Accordo del 22/02/12
  • Accordo del 07/07/16
  • Accordo del 25/07/12 (Linee applicative degli accordi del 21/12/11)

Il nuovo accordo definisce le caratteristiche, come contenuti, durata e modalità di erogazione, dei percorsi formativi delle figure responsabili della salute e della sicurezza all’interno dell’azienda, in particolare:

  • Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (art. 37 d.lgs. 81/08)
  • RSPP e ASPP (art. 32 d.lgs. 81/08)
  • Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP (art. 34 d.lgs. 81/08)
  • Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (art.98 d.lgs. 81/08)
  • Lavoratori, lavoratori autonomi o datori di lavoro che operano in ambienti sospetti ad inquinamento o confinati (art. 2 DPR n.177 del 14 settembre 2011)
  • Operatori di attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione (art. 73 comma 5 d.lgs. 81/08)

Accordo Stato Regioni 2025: novità sui soggetti formatori

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 introduce importanti aggiornamenti riguardanti i abilitati ad erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di garantire una maggiore qualità e uniformità dei percorsi formativi su tutto il territorio nazionale.

I soggetti formatori qualificati sono:

  1. Soggetti istituzionali: comprendono le amministrazioni pubbliche, come il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, l’INAIL, università, ordini e collegi professionali.
  2. Soggetti accreditati: soggetti che hanno l’accreditamento regionale per la formazione e hanno svolto almeno tre anni di esperienza in ambito di formazione sulla salute sicurezza. Per l’erogazione di corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente essere in possesso del requisito regionale.
  3. Altri soggetti: includono i Fondi Interprofessionali, organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, queste ultime individuate in base ad una valutazione complessiva di determinati criteri.

L’accordo ribadisce l’importanza di una corretta qualificazione dei soggetti formatori, prevedendo criteri rigorosi per l’accreditamento e la verifica periodica delle conformità ai requisiti richiesti. Sarà, inoltre, previsto l’obbligo di documentare ogni attività formativa attraverso registri di presenze, verbali, test di valutazione e attestati conformi agli standard definiti dall’accordo stesso.

In questo modo, si mira a garantire l’efficienza, la correttezza e la conformità ai percorsi formativi, migliorando così anche l’uniformità e livello nazionale e la tracciabilità.


Accordo Stato Regioni 2025: novità sui soggetti formatori - Forsic

Accordo Stato Regioni 2025: novità sull’erogazione e organizzazione dei corsi

L’Accordo Stato Regioni 2025 introduce importanti disposizioni in merito all’organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione.

In primis, i soggetti formatori sono tenuti a predisporre un progetto formativo dettagliato, conforme alle indicazioni metodologiche e procedurali stabilite nel documento. Il progetto deve definire informazioni quali sono gli obiettivi, i contenuti, la durata, la modalità di erogazione ed i criteri di valutazione dell’apprendimento.

Inoltre, è previsto un limite massimo di 30 partecipanti per corso, ridotto rispetto ai 35 precedenti per garantire una maggiore efficacia a livello formativo. Per le attività pratiche, il rapporto tra docente e allievo non deve superare 1 a 6.

Le modalità di erogazione dei corsi possono essere in presenza, in videoconferenza sincrona, in E-learning o in modalità mista. Per quanto riguarda la modalità di erogazione in E-learning, questa è consentita solo per specifici moduli e categorie di rischio e il soggetto formatore deve garantire un sistema di formazione che certifichi lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche.

Al termine del corso, nel caso in cui il partecipante abbia superato l’esame finale e partecipato ad un numero minimo di ore (90%), deve essere rilasciato un attestato di formazione con validità su tutto il territorio nazionale e contente informazioni come la denominazione del soggetto formatore, i dati anagrafici del partecipante, la tipologia e la durata del corso, la firma del responsabile e l’esito dell’esame finale.

Infine, ogni corso deve fornire un fascicolo contenente la documentazione relativa all’organizzazione e allo svolgimento del corso (fascicolo del corso). Questo fascicolo deve contenere le informazioni anagrafiche del partecipante, il registro delle presenze, i verbali delle verifiche finali, l’elenco dei docenti e il progetto formativo e il programma del corso.

Il soggetto formatore sarà responsabile dell’archiviazione del fascicolo, in forma cartacea o elettronica, per almeno 10 anni. Questa documentazione è fondamentale per garantire la tracciabilità e la conformità del percorso formativo rispetto alle direttive definite nell’Accordo.


Accordo Stato Regioni 2025: novità sulla formazione

I corsi di formazione relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro dedicati ai lavoratori, ai preposti e ai dirigenti, possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro o da uno dei soggetti elencati nell’Accordo Stato Regioni 2025 (enti istituzionali, enti accreditati o altri enti). Nel primo caso, il datore di lavoro è responsabile di tutti gli adempimenti relativi a tale formazione.


Accordo stato regioni 2025: formazione dei lavoratori

In questo caso, il percorso formativo mantiene la suddivisione in due moduli e la stessa durata prevista dal precedente Accordo del 21/12/2011, ovvero:

  • 4 ore di formazione generale
  • Formazione specifica di durata variabile in base al rischio e al settore di appartenenza (4 ore rischio basso, 8 ore rischi medio e 12 ore rischio alto), facendo riferimento ai codici ATECO 2007. Non è consentito l’e-learning per lavoratori a rischio medio o alto, anche se inseriti in aziende classificate a rischio basso.

Non sono presenti modifiche nemmeno per i corsi di aggiornamento. La verifica finale prevede un test con almeno 30 domande e sarà superato se il partecipante risponderà ad almeno il 70% delle domande.


Accordo stato regioni 2025: formazione dei preposti

L’Accordo Stato Regioni 2025 introduce modifiche anche in merito alla formazione dei preposti. La formazione iniziale per i preposti viene estesa da 8 ore a 12 ore, da svolgersi dopo aver completato la formazione generale e specifica per i lavoratori.

I contenuti del corso ora includono anche dei moduli relativi alla vigilanza, alla gestione dei comportamenti non sicuri e alle procedure operative.

Il corso deve essere erogato in presenza o tramite videoconferenza sincrona, mentre non è consentito l’e-learning.

È previsto un aggiornamento obbligatorio della durata di 6 ore ogni due anni e i preposti che hanno completato il corso base o di aggiornamento da più di due anni, dovranno partecipare al corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.


Accordo Stato Regioni 2025: formazione dei dirigenti

Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, la durata del corso base è ridotta da 16 ore a 12 ore. Tuttavia, per i dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, è previsto un modulo aggiuntivo e obbligatorio di 6 ore, focalizzato sui rischi specifici del settore edile.

La formazione può essere erogata in presenza, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning, quest’ultima consentita anche per l’intero corso. È previsto un aggiornamento obbligatorio della durata di 6 ore ogni 5 anni.


Accordo Stato Regioni 2025: formazione dei dirigenti - Forsic

Accordo Stato Regioni 2025: formazione dei datori di lavoro e dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP

Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 introduce l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, anche se non assumono direttamente il ruolo di RSPP.

Il corso ha una durata minima di 16 ore, con moduli che coprono aspetti normativi, organizzativi e gestionali della sicurezza. Anche in questo caso, per i datori di lavoro che di imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore focalizzato sui rischi specifici del settore edile, lo stesso previsto per i dirigenti che operano nello stesso settore.

È previsto un aggiornamento della durata minima di 6 ore per mantenere aggiornate le competenze, da svolgere ogni 5 anni.

Sia la formazione di base che i corsi di aggiornamento possono essere svolti anche in modalità e-learning, secondo gli standard previsti.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP, questi dovranno frequentare un ulteriore percorso formativo che comprende:

  • Un modulo di 8 ore valido per tutti i settori
  • Moduli integrativi specifici per settore, di durata variabile.

Questo no potrà essere svolto in modalità e-learning e prevede un aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore, in questo caso erogabile anche in e-learning.


Accordo Stato Regioni 2025: formazione RSPP e ASPP

Il nuovo Accordo Stato Regioni conferma la struttura della formazione per RSPP e ASPP, con tre moduli (A, B e C) e durate specifiche. Viene confermato anche l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP.

Le novità riguardano le modifiche al modulo B, in cui la pesca viene separata da agricoltura e silvicoltura, e l’eliminazione dal modulo delle costruzioni del settore B (relativo all’estrazione mineraria).


Accordo Stato Regioni 2025: formazione CSP e CSE

La formazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili è regolamentata dall'art. 98 e dall'Allegato XIV del d.lgs. 81/08. L’accordo Stato Regioni ha confermato la struttura esistente e la durata, introducendo alcune novità e aggiornamento ai contenuti e alle modalità didattiche.


Accordo Stato Regioni 2025: ambienti sospetti di inquinamento o confinati

L’Accordo Stato Regioni 2025 definisce la struttura del corso per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in base a quanto previsto dal DPR 177/2011. Il corso ha una durata minima di 12 ore, con 4 ore di formazione tecnico-giuridica e 8 ore di formazione pratica, erogabile solo in presenza.

L’aggiornamento prevede un corso di 4 ore ogni cinque anni, anche in questo caso erogabile solo in presenza.


Accordo Stato Regioni 2025: ambienti sospetti di inquinamento o confinati - Forsic

Accordo Stato Regioni 2025: formazione per l'abilitazione degli operatori all'uso di attrezzature di lavoro

L'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari devono ricevere una formazione, informazione e addestramento adeguati. L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha individuato le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, definendo i requisiti dei corsi di formazione e dei soggetti formatori.

In questo caso, non sono state inserite sostanziali variazioni rispetto al precedente Accordo Stato Regioni sopra citato. Le novità riguardano l’introduzione di corsi di formazione tecnico-pratica per le seguenti attrezzature:

  • Macchina agricola raccoglifrutta: modulo tecnico-teorico di 4 ore e pratica di 4 ore.
  • Caricatori per la movimentazione di materiali: modulo tecnico-teorico di 4 ore e pratica di 4 ore.
  • Carriponte: modulo teorico di 4 ore e modulo pratico di durata variabile in base alla tipologia di comando (6 ore per carroponte con comando in cabina, 6 ore per carroponte con comando pensile o radiocomando e 7 ore per carroponte con comando combinato).

L’abilitazione ha una durata di cinque anni, con la necessità di frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.


Paolo Abrami

Paolo Abrami

Titolare ed Esperto in Sicurezza

Paolo Abrami è il co-fondatore e co-titolare di ForSic e ha esperienza di oltre 20 anni nel mondo della sicurezza aziendale. [Leggi il CV di Paolo Abrami]


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